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Pubblicato da Carabinieri Ausiliari Uniti In Congedo

Carabiniere Ausiliario Con questa denominazione vennero assunti nel 1917 (Decreto Luogotenenziale n. 357 del 25.2.1917) 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi destinati ad assicurare all'Arma dei Carabinieri una forza numerica adeguata alle molteplici necessità di servizio determinate dallo stato di guerra. Essi vennero ripartiti tra i comandi territoriali dell'Arma, previa selezione basata sui requisiti richiesti dall'attestato di idoneità morale rilasciato, come per ogni arruolamento nei Carabinieri, a firma di un ufficiale. Con Decr. Luog. 2 dicembre 1917 ne vennero reclutati altri 6.000. Gli ausiliari vestivano l'uniforme ordinaria dei Carabinieri a piedi, ne portavano le armi e le buffetterie, meno la sciabola. Tenuto però conto del loro grande numero, fu inizialmente disposto che, nell'attesa del corredo, essi prestassero temporaneamente servizio nelle Stazioni con la divisa grigio-verde di cui erano provvisti, applicando sulla giubba un "sovra colletto" di panno turchino con relativi alamari e sul berretto il fregio dell'Arma. Per le difficoltà allora esistenti nel campo delle forniture militari, le buffetterie vennero ad essi distribuite anche in cuoio grigio-verde, e le borse da viaggio, normalmente in tela olona color marrone, anche in tela grigio-verde. L'assegno giornaliero dei Carabinieri Ausiliari era di lire 2,30 compresa la quota vestiario di lire 0,28. Venivano loro corrisposte anche le indennità ordinarie (viaggio e pernottamento) e quelle eventuali previste per i carabinieri effettivi. Disponevano inoltre di un "fondo massa vitto" di lire 70, che veniva corrisposto e mantenuto dall'Amministrazione legionale, alla quale andava riversato all'atto della cessazione del loro servizio nell'Arma. I "Carabinieri Ausiliari" dovevano essere specialmente impiegati dalle Legioni in occasione di concentramenti di rinforzi imposti da esigenze di ordine pubblico, allo scopo di ottenere che i Carabinieri effettivi non venissero distolti dal normale servizio. Presso le Stazioni gli Ausiliari prestavano, nei primi mesi, servizio di istituto promiscuamente con graduati o carabinieri anziani, ai quali risaliva la responsabilità dei servizio. La durata della permanenza degli Ausiliari nell'Arma fu vincolata a 6 mesi dopo la conclusione della guerra. Con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945 venne disposto il reclutamento "volontario" di Carabinieri Ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi, tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi. Con esplicito richiamo al suddetto Decreto, la successiva legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell'Arma dei Carabinieri, stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di tre mesi presso le Legioni Allievi, godessero dei trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi (L. 50.000). La legge 11 febbraio 1970 n. 56 aggiunse, alla condizione preesistente di arruolamento dei Carabinieri Ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella "dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio". Per quell'anno, infatti, essi furono solamente 1300. Le norme attualmente vigenti in materia di reclutamento dei Carabinieri Ausiliari modificano quelle basilari del d.lgs. 9-11-1945 e delle leggi successive in diversi punti fondamentali e soprattutto la durata del servizio di leva fissato in 12 mesi. Gli arruolamenti negli anni successivi furono più consistenti in base alla Criminalità alla esigenza del terrorismo sul potenziamento di organico sul territorio fino agli anni 70 e 80 venne riqualificati nello status giuridico a Carabinieri a tutti gli effetti ,in solo ferma volontaria breve della durata prefissata 12 mesi . attingendo dal personale appartenente alla Classe di leva Militare in base art.3 della Legge 191 del 1975 di cui i giovani che erano obbligati alla chiamate alle Armi in forma obbligatoria avevano la possibilità di anticiparla e ritardarla per motivi di studio oppure sostituire la durata dell’obbligo di leva su domanda volontaria previo i requisiti di bando Concorso Pubblico nelle Forza Polizia- FFAA nella Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria ,Arma dei Carabinieri ,Guardia Di finanza . Con l’entrata in vigore del decreto Legislativo 12 Maggio 1995 nr.198 arruolamenti volontari come aspiranti allievi Carabinieri Ausiliari, la durata ordinaria pari alla sostituzione del servizio militare di leva di 12 mesi ,il numero del contingente determinato annualmente con legge di bilancio in base alle risorse economiche dello Stato . Al termine della ferma ordinaria prefissata 12 mesi possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo Dal 1995 chi entra a far parte dell’arma dei Carabinieri deve partecipare ad un bando di Concorso Pubblico ai quali i 4 Arruolamenti iniziali pubblici sono Carabinieri Ausiliari , Carabinieri Effettivi , Sottoufficiali , Ufficiali . Per I giovani appartenenti alla classe di leva veniva fatta domanda di partecipazione ad Aspirante allievo Carabiniere Ausiliario previo supermanto della domanda di partecipazione al Concorso pubblico richiedeva titoli e requisiti di non aver Condanne e precedenti penali anche dallo status generazionale di famiglia , al superamento dell’ accertamento idoneità fisica test psico-attitudinali cultura generale ,veniva incluso nel reparto di Istruzione come Allievo Carabinieri Ausiliario con il corso della durata di 4 mesi fino al giuramento Carabiniere poi successivamente trasferito nei Comandi e Reparti Territoriali in base alla esigenze operative di organico ,alla quale durata della ferma prefissata gli consentiva di scegliere il Vincolo di Servizio aveva al possibilità di transitare in solo ferma Quadriennale in qualità di Carabiniere Effettivo veniva sottoposto a prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare,selezione prevista al C.N.S.R Centro Nazionale Selezione e Reclutamento di Roma il superamento del giudizio finale definitivo di IDONEO alla permanenza in servizio in qualità di Carabiniere Effettivo previo la formazione della Graduatoria alla fine quale il termine della ferma Volontaria ed il corso integrativo transitando nel ruolo di Carabiniere Effettivo. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Durante questo periodo per i militari volontari dell’ Arma dei Carabinieri che venivano Congedati per fine ferma ordinaria , in parte del personale venivano integrati nell’Amministrazione della Penitenziaria mediante “chiamata diretta” con il Decreto legislativo n443 del 30 Ottobre 1992 dalla legge 15 Novembre 1996 nr579 . BLOCCO DEI CONCORSI PUBBLICI CARABINIERI AUSILIARI ( DURATA 17 ANNI ) 1)Con la conseguente sospensione e successiva abrogazione del citato Decreto legislativo n443 del 30 Ottobre 1992 dalla legge 15 Novembre 1996 nr579 Amministrazione Penitenziaria Aprile 1998;blocco assunzioni 2)blocco dei Concorsi Pubblici nei ruoli iniziali della Forza Armata del 1999 al 2004 inclusi anche ai civili , di cui dal 2004 al 2016 riservati al personale militare dell’Esercito in qualità di vfb, vfp1 ,vfp4 ; 3)Con la mancanza dell’attuazione ad Richiamo senza nessun scorrimento delle graduatorie degli idonei del personale militare in congedo dell’Arma dei Carabinieri in solo eccezione nel 2002 nelle Forze di Completamento ,Richiamo Straordinario non ottemperando alle normative vigenti in cui venivano esclusi le graduatorie degli anni antecedenti degli idonei ,arrecando disparita di trattamento e discriminazione violazione dei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale in merito al personale Militare ; Tenuto conto che i Carabinieri collocati in Congedo giudicati idonei inoltrarono numerosi solleciti alla attuale Forza Armata Arma dei carabinieri in merito alla loro posizione non trovando nessun accoglimento a tale richiesta applicando normativa vigente, con la conseguente violazione dello Statuto dei Lavoratori Militari art.26 1°comma e il 2°comma lettera A e C in materia specifica dell’ immissione in servizio di idonei vincitori di Concorso Interno ; LA MODIFICA DELLA LEGGE ATTUATA DAL GOVERNO DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 83 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri Al quale la successiva entrata in vigore in materia delle norme di reclutamento toglie la Volontarietà del Corpo Ausiliario dell’Arma dei Carabinieri ma stabilisce li limite di età di partecipazione al Concorso Pubblico da 26 anni a 28 anni per chi ha già prestato servizio nella Forza Armata Congedato senza Demerito. Con entrata in vigore del Decreto Legislativo i Carabinieri Ausiliari i contingenti vengono reclutati mediante titolo di Preferenza senza partecipare al Concorso Pubblico togliendo la podestà delle norme in materia ma solo ai fini di obblighi leva obbligatoria definiti una “FORMA PARTICOLARE DI LEVA “ ENTRATA IN VIGORE Della legge 226/2204 Con entrata in vigore i Carabinieri Ausiliari vengono esclusi perche non riconosciuti Volontari della Forza Armata, Cancellati dal passaggio del vecchio al nuovo Codice Ordinamento Militare , riservando il ruolo carriera iniziale della Forza Armata il personale militare volontario proveniente dall’Esercito in qualità di VFB, VFP1,VFP4 CONCORSI RISERVATI Dalla entrata in vigore della legge 226/2004 i concorsi indetti dalla Forza Armata vengono stabiliti in forma riservata all’Esercito escludendo i Carabinieri Ausiliari in congedo ed il personale civile , in qualità di Carabiniere Effettivo ,da considerare che le famose “quote rosa “ erano stabilite al 30% dei posti disponibili alla partecipazione del Concorso Pubblico ,vengono invece superate transitando nell’Esercito nell’ senza limitazioni di posti nell’ Arma dei Carabinieri.

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